Publicato il 20 luglio 2009 by Marta Colombo

La Cassazione (sentenza 29459/2009) ha recentemente precisato che l’assegno di mantenimento per i figli di genitori separati non ammette surrogati; in particolare, il genitore non può eludere l’obbligo del mantenimento con la scusa di soddisfare le spese voluttuarie o straordinarie dei ragazzi.
Pertanto, se il padre non versa il mantenimento alle scadenze stabilite dal giudice della separazione, rischia una condanna – penale – per aver privato la famiglia dei mezzi di sussistenza. Infatti, i giudici della sesta sezione penale della Corte hanno confermato la pena di 3 mesi di reclusione (con il beneficio della sospensione) e di 300 euro di multa nei confronti di un siciliano che per altre due anni ha «dimenticato» di versare alla ex moglie l’assegno di mantenimento per i figli, mostrandosì però sempre pronto a mettere mano al portafogli quando si trattava di spese per la figlia minore. Invano il padre ha cercato di convincere i Giudici che non c’era differenza fra pagare un assegno mensile e comprare il motorino o provvedere alle spese mediche. Ma la sentenza ha confermato l’orientamento già consolidato della Cassazione: le spese voluttuarie e quelle straordinarie hanno natura e fondamento diverso rispetto all’obbligo di sostentamento, al quale i genitori non possono sottrarsi.