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L’ex moglie può tornare al paese natale se l’ex marito
non dà mantenimento per i figli

Publicato il 02 giugno 2011 by Marta Colombo

La recentissima sentenza della Cassazione, n.11062 del 19.05.2011, ha stabilito che deve considerarsi giustificato il trasferimento della ex moglie al paese di origine, se il marito non contribuisce adeguatamente al mantenimento dei figli. In particolare, l’ex moglie conserva l’affidamento esclusivo dei figli anche se decide di ritornare al paese di origine, per avvalersi del sostegno – personale ed economico – dei genitori, se l’ex marito versa un mantenimento insufficiente ai figli.

La Corte ritiene quindi che l’allontanamento dalla figura paterna sia in questo caso giustificato e compiuto nell’esclusivo interesse dei figli minori.


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Buche piene d’acqua: il Comune deve risarcire pedone caduto

Publicato il 31 maggio 2011 by Marta Colombo

Nuova sentenza della Cassazione in materia di incidenti: in questo caso non si tratta di sinistri automobilistici, ma del caso (peraltro assai frequente) di un pedone che  cade sul marciapiede a causa di una buca, di fatto invisibile perché piena d’acqua piovana.

La Suprema Corte, infatti,  ha precisato che  in questo caso il Comune deve risarcire il pedone per i danni subiti e non può invocare a propria discolpa il “caso fortuito: infatti, la pioggia non è un evento che possa essere definito fortuito, ma è ampiamente prevedibile e non interrompe la relazione causale fra la cosa posta sotto la custodia del Comune, cioè il marciapiede sconnesso, e il danno, vale a dire la caduta del pedone.

E’ evidente che la pioggia occulta le asperità (e le buche) del suolo e le rende quindi insidiose, mentre in assenza di acqua nella buca si
sarebbe potuto configurare un concorso di colpa dell’infortunato, che non aveva fatto attenzione a dove metteva il piede e non si era accorto delle insidie presenti.

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Convivenza “temporanea” dell’ex
e mantenimento

Publicato il 18 gennaio 2011 by Marta Colombo

La Cassazione ha ritenuto illegittima la revoca  dell’assegno di mantenimento a carico dell’ex marito, disposta dalla Corte d’Appello dopo che l’ex moglie aveva iniziato una convivenza – peraltro terminata dopo pochi mesi – con un altro uomo, che aveva le disponibilità economiche per provvedere al mantenimento della donna.

I Giudici, con la sentenza n.23968/10,  hanno infatti stabilito che in casi come questo  l’assegno di divorzio  non può essere automaticamente negato perché il nuovo rapporto more uxorio rappresenta soltanto uno degli elementi da valutare, per accertare se il coniuge (in questo caso la moglie) dispone di mezzi economici adeguati, rispetto al tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio.

In definitiva la nuova convivenza, soprattutto se di breve durata,  non dimostra  – di per sé – che vi è stato un miglioramento delle condizioni economiche del coniuge beneficiario dell’assegno e quindi non consente di esonerare l’altro coniuge dal contributo di mantenimento.

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Figli “negati”: l’ex coniuge ha diritto al risarcimento

Publicato il 06 settembre 2010 by Marta Colombo

Sono sempre più frequenti i casi di genitori separati che non rispettano le decisioni del Giudice sull’affidamento dei figli: le modalità variano a seconda che si tratti della madre o del padre, perché diversa è – di solito – la posizione dell’uno e dell’altro rispetto all’affidamento.

Infatti, di norma accade che i genitori condividano l’affido dei figli, che però vivono per lo più con la madre: il padre, quindi, è solitamente obbligato a versare alla ex moglie un contributo per il mantenimento dei figli che vivono con lei.

Ecco quindi che da questa struttura dell’affidamento discendono le due modalità di “disubbidienza” o, se vogliamo, di dispetto nei confronti dell’ex coniuge, ma di cui sono i figli a subire le peggiori conseguenze.

Sono, purtroppo, molto comuni i casi in cui il padre omette di pagare il mantenimento per i figli, costringendo l’ex moglie a rivolgersi nuovamente al Giudice per ottenere coattivamente il pagamento.

Da parte delle madri, vi è invece un altro tipo di violazione, che consiste nell’impedire al padre di vedere i figli, adducendo le scuse più varie o addiruttura non facendosi trovare a casa quando il padre viene a prendere il bimbo per il suo “turno” di visita.

In relazione a quest’ultimo tipo di situazione, una recentissima sentenza della Cassazione Penale (n.32562/2010) ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale a un padre al quale la ex moglie impediva sistematicamente di frequentare la figlia quattordicenne.

In sostanza è stato riconosciuta l’esistenza del danno morale derivante dal reato di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”, previsto dall’art.388 del Codice Penale, in base al quale la ex moglie era già stata condannata a quattro mesi di reclusione.

In casi come questi il genitore che non rispetta la disposizione del Giudice non solo viola il diritto dell’altro genitore a stare con il figlio, ma anche il corrispettivo diritto del figlio a trascorrere del tempo con il genitore.

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