Nuova sentenza della Cassazione in materia di incidenti: in questo caso non si tratta di sinistri automobilistici, ma del caso (peraltro assai frequente) di un pedone che cade sul marciapiede a causa di una buca, di fatto invisibile perché piena d’acqua piovana.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato che in questo caso il Comune deve risarcire il pedone per i danni subiti e non può invocare a propria discolpa il “caso fortuito: infatti, la pioggia non è un evento che possa essere definito fortuito, ma è ampiamente prevedibile e non interrompe la relazione causale fra la cosa posta sotto la custodia del Comune, cioè il marciapiede sconnesso, e il danno, vale a dire la caduta del pedone.
E’ evidente che la pioggia occulta le asperità (e le buche) del suolo e le rende quindi insidiose, mentre in assenza di acqua nella buca si
sarebbe potuto configurare un concorso di colpa dell’infortunato, che non aveva fatto attenzione a dove metteva il piede e non si era accorto delle insidie presenti.










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