Il 23 luglio scorso la Corte di Cassazione ha emesso una importante ordinanza (n.17279/2009) in materia di circolazione stradale.
Infatti, nell’ordinanza viene affermato il principio che il parcheggio di un supermercato deve essere considerato come area aperta al pubblico e adibita al normale traffico veicolare, anche se si tratta di una proprietà privata e situata al piano interrato di un edificio.
La conseguenza importante è che la circolazione all’interno dei parcheggi diventa soggetta all’articolo 2054 del codice civile (che disciplina la responsabilità per i danni causati dalla circolazione di veicoli), nonché alle norme sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli: pertanto chi subisce un danno può rivolgersi all’assicurazione per il risarcimento.
La motivazione della decisione sta nella considerazione che le aree di parcheggio dei supermercati, anche se private quanto alla proprietà, al possesso o alla detenzione, “sono ormai luoghi di continuo e intenso traffico veicolare, sicché non vi è ragione di escludere l’applicazione al loro interno delle norme in tema di circolazione stradale“.




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