La Legge n. 54 del 2006, che ha introdotto l’affido condiviso, ha effettuato una totale equiparazione tra l’affidamento dei figli naturali (nati da coppie non sposate) e quello dei figli nati nel matrimonio.
Infatti, le disposizioni della suddetta legge si applicano allo stesso modo nei procedimenti di separazione dei coniugi e in quelli di regolamentazione dell’affido dei figli di coppie non sposate (di competenza del Tribunale per i Minorenni).
L’affido condiviso prevede che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, i quali inoltre dovranno concordare tutte le decisioni di maggior interesse relative ai figli.
E’ una normativa che presuppone che esista già un buon dialogo fra i genitori e che, in caso contrario, richiede che questi si impegnino per raggiungerlo, sforzandosi di superare i reciproci rancori e le divergenze di opinione.
Il Giudice potrà comunque disporre l’affido esclusivo a uno solo dei genitori, nel caso in cui l’affido condiviso appaia contrario all’interesse del minore.





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