Publicato il 20 gennaio 2010 by Marta Colombo

Con la recente sentenza n. 26587/2009, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’affido condiviso, introdotto nel 2006 come regola nelle separazioni fra genitori di figli minori.
La Corte ha stabilito che, se il genitore non versa il mantenimento ai figli, perde il
diritto all’affido condiviso; in questo caso infatti il giudice non è vincolato alla regola dell’affido condiviso a entrambi i genitori e può decidere di affidare i figli in via esclusiva all’altro genitore.
Il caso deciso con la sentenza 26587 riguardava il ricorso di un padre che si opponeva all’affido esclusivo dei figli alla ex moglie, ma che non aveva mai versato loro l’assegno di mantenimento.
Publicato il 15 giugno 2009 by admin
La signora P. ha vissuto per dieci anni con il proprio compagno, senza mai sposarsi.
La casa era di proprietà dell’uomo ma i due, insieme, l’avevano arredata e abbellita, spendendo molti soldi e dividendo tutte le spese.
Poi si sono lasciati, senza aver avuto figli.
La signora ha dovuto cercare una casa in affitto per la quale paga 700 euro al mese, una cifra altissima per lei, dato che percepisce uno stipendio medio-basso.
La signora si è rivolta quindi allo studio per chiedere se può vantare diritti sulla casa dell’ex compagno e se può ottenere un riconoscimento per il contributo dato durante i dieci anni trascorsi con lui.
In questi casi, purtroppo, non vi sono tutele legali per l’ex convivente: infatti la legge italiana ancora oggi non considera la rottura della convivenza alla stessa stregua della separazione e del divorzio.
La signora, quindi, potrà tutt’al più cercare di ottenere dall’ex compagno la restituzione dei beni da lei acquistati o il valore degli stessi.
Diverso invece sarebbe la situazione, nel caso in cui ci fossero dei figli, perché sussiste il diritto del genitore affidatario (in genere la madre) di continuare a vivere nella casa – anche se di proprietà dell’altro – insieme al figlio.
Publicato il 15 giugno 2009 by admin
Il signor A. vive in un appartamento di proprietà in un condominio, dove possiede anche un posto auto.
Il nuovo vicino di casa, approfittando delle frequenti assenze di A. per lavoro, comincia a parcheggiare la propria auto al posto del signor A., il quale prova a risolvere la situazione lasciando bigliettini sull’auto e chiedendo l’intervento dell’amministratore, ma senza alcun esito.
Chiede quindi quali azioni possa intraprendere per fare in modo che questa occupazione del posto auto finisca.
E’ evidente che il signor A. ha subito una turbativa del possesso del proprio posto auto; pertanto potrà agire giudizialmente contro il vicino di casa con una azione di manutenzione del possesso ai sensi dell’art.1170 del Codice Civile.