Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 4148/08 hanno chiarito un punto importante in tema di obbligazioni contratte dal condominio verso un fornitore.
In particolare si afferma che il fornitore del condomino (ad esempio chi ha eseguito lavori di ristrutturazione) non può agire nei confronti del singolo condomino per l’accertamento del suo intero credito e per la relativa condanna al pagamento. Il fornitore dovrà necessariamente chiamare in causa il condominio, in persona dell’amministratore.
Solo in un secondo momento, ottenuta la condanna del condominio al pagamento, il creditore potrà agire esecutivamente (cioè con pignoramento) nei confronti del singolo condomino, ma solo nei limiti della quota che questi debba ancora versare.




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