Publicato il 18 gennaio 2011 by Marta Colombo
La Cassazione ha ritenuto illegittima la revoca dell’assegno di mantenimento a carico dell’ex marito, disposta dalla Corte d’Appello dopo che l’ex moglie aveva iniziato una convivenza – peraltro terminata dopo pochi mesi – con un altro uomo, che aveva le disponibilità economiche per provvedere al mantenimento della donna.
I Giudici, con la sentenza n.23968/10, hanno infatti stabilito che in casi come questo l’assegno di divorzio non può essere automaticamente negato perché il nuovo rapporto more uxorio rappresenta soltanto uno degli elementi da valutare, per accertare se il coniuge (in questo caso la moglie) dispone di mezzi economici adeguati, rispetto al tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio.
In definitiva la nuova convivenza, soprattutto se di breve durata, non dimostra – di per sé – che vi è stato un miglioramento delle condizioni economiche del coniuge beneficiario dell’assegno e quindi non consente di esonerare l’altro coniuge dal contributo di mantenimento.
Publicato il 20 luglio 2009 by Marta Colombo

La Cassazione (sentenza 29459/2009) ha recentemente precisato che l’assegno di mantenimento per i figli di genitori separati non ammette surrogati; in particolare, il genitore non può eludere l’obbligo del mantenimento con la scusa di soddisfare le spese voluttuarie o straordinarie dei ragazzi.
Pertanto, se il padre non versa il mantenimento alle scadenze stabilite dal giudice della separazione, rischia una condanna – penale – per aver privato la famiglia dei mezzi di sussistenza. Infatti, i giudici della sesta sezione penale della Corte hanno confermato la pena di 3 mesi di reclusione (con il beneficio della sospensione) e di 300 euro di multa nei confronti di un siciliano che per altre due anni ha «dimenticato» di versare alla ex moglie l’assegno di mantenimento per i figli, mostrandosì però sempre pronto a mettere mano al portafogli quando si trattava di spese per la figlia minore. Invano il padre ha cercato di convincere i Giudici che non c’era differenza fra pagare un assegno mensile e comprare il motorino o provvedere alle spese mediche. Ma la sentenza ha confermato l’orientamento già consolidato della Cassazione: le spese voluttuarie e quelle straordinarie hanno natura e fondamento diverso rispetto all’obbligo di sostentamento, al quale i genitori non possono sottrarsi.