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	<title>Martacolombo.it</title>
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	<description>il sito dell'avvocato Marta Colombo</description>
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		<title>Mediazione familiare: un percorso utile per affrontare la separazione</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Colombo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La quotidiana esperienza professionale e le domande che mi vengono rivolte su questo sito, mi hanno condotto a una riflessione sull'importanza della mediazione familiare....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.martacolombo.it/wp-content/uploads/2012/04/IMG_2772.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-543" title="IMG_2772" src="http://www.martacolombo.it/wp-content/uploads/2012/04/IMG_2772-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La quotidiana esperienza professionale e le domande che mi vengono rivolte su questo sito, mi hanno condotto a una riflessione sull&#8217;importanza della mediazione familiare nella gestione dei casi di separazione, soprattutto quando vi siano coinvolti dei figli.</p>
<p>Infatti, capita spessissimo di assistere a situazioni paradossali, in cui i genitori separati continuano a farsi &#8220;dispetti&#8221;, accusandosi l&#8217;un l&#8217;altro di condotte pregiudizievoli per i figli, con ciò alimentando il conflitto e rendendo di fatto impossibile una vera separazione, poiché essi restano uniti nella lotta uno contro l&#8217;altro.</p>
<p>Così accade che, anche a distanza di anni dalla separazione o dal divorzio, la normalità dei rapporti fra ex coniugi sia caratterizzata da una conflittualità molto accesa che non accenna a placarsi.</p>
<p>Le conseguenze possono essere devastanti: gravi problematiche psicologiche nei figli, perdita dei beni materiali (ad esempio la casa coniugale viene pignorata perché i coniugi non trovano l&#8217;accordo sulla vendita o su chi deve pagare il mutuo), denunce reciproche.</p>
<p>In tutto questo, gli avvocati e i magistrati possono fare qualcosa, utilizzando gli strumenti che la legge fornisce (ad esempio perseguendo chi non paga il mantenimento ai figli o segnalando comportamenti di chi mette in cattiva luce l&#8217;altro genitore agli occhi dei figli), ma spesso questo non è sufficiente, perché comunque  permane fra i genitori una incomunicabilità di fondo che impedisce loro di &#8220;sotterrare l&#8217;ascia di guerra&#8221; e di essere genitori concordi, pur se separati.</p>
<p>Ho avuto modo di sperimentare che la mediazione familiare  può essere molto efficace, sia nel momento in cui si decide di separarsi, sia quando è gia stato attivato il procedimento giudiziale.</p>
<p>Infatti, il mediatore familiare è un professionista che aiuta i coniugi separandi  (o gli ex conviventi) a ritrovare un canale comunicativo, quantomeno in relazione ai figli, al fine di creare una situazione in cui &#8211; pur nella rottura della separazione &#8211; si mantenga una direzione comune.</p>
<p>Chiaramente, la mediazione deve essere una scelta volontaria delle parti e comunque condivisa dai loro avvocati, che sono chiamati a &#8220;collaborare&#8221; con il mediatore alla buona riuscita della mediazione, coniugando i risultati della mediazione con gli aspetti giuridici delle situazioni afftontate.</p>
<p>Spesso infatti, avvocati che insistono nel supportare i comportamenti dei propri assistiti, non ne fanno i veri interessi ma anzi li danneggiano, contribuendo a creare situazioni in cui magari si arriva a separazioni  giuridicamente perfette, ma pagando il prezzo di rapporti umani  lacerati e irrecuperabili.</p>
<p>Ritengo invece che, per quanto possibile, l&#8217;avvocato debba comunque considerare l&#8217;ottica conciliativa e anche suggerire al cliente la strada della mediazione. Certo non si tratta della panacea di tutti i mali (anche perché richiede l&#8217;impegno dei diretti interessati), ma in molti casi può essere risolutiva.</p>
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		<title>Separazione con addebito al marito che priva la moglie dei mezzi economici</title>
		<link>http://www.martacolombo.it/2011/12/24/separazione-con-addebito-al-marito/</link>
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		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 10:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Colombo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Corte di Cassazione ha confermato l'addebito della separazione a un marito che aveva vessato per anni la moglie, privandola anche dello stipendio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.martacolombo.it/wp-content/uploads/2011/12/IMG_29012.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-524" title="IMG_2901" src="http://www.martacolombo.it/wp-content/uploads/2011/12/IMG_29012-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La Corte di Cassazione (sentenza n. 26379 del 7 dicembre 2011) ha confermato l&#8217;addebito della separazione a un marito che aveva vessato per anni la moglie, privandola anche dello stipendio.</p>
<p>In sostanza, la Corte ha ritenuto che il comportamento del marito, che costringeva la moglie a consegnargli l&#8217;intero stipendio e le impediva di partecipare alla gestione del ménage familiare,  debba essere considerato come una vera e propria aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, in violazione di norme imperative e inderogabili che regolano i rapporti tra i coniugi. In particolare la condotta del marito integra violazioni dei doveri di solidarietà e rispetto nascenti dal matrimonio, talmente gravi da fondare di per sé sole la pronuncia della separazione  <em>&#8220;in quanto cause determinanti la intollerabilità della  convivenza&#8221;</em> con l&#8217;ulteriore conseguenza della<em> </em>dichiarazione di addebitabilità.</p>
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		<title>L&#8217;ex moglie può tornare al paese natale se l&#8217;ex marito  non dà mantenimento per i figli</title>
		<link>http://www.martacolombo.it/2011/06/02/ex-moglie-puo-trasferirsi-al-paese-natale-se-marito-non-versa-mantenimento-per-figli/</link>
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		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 10:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Colombo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La recentissima sentenza della Cassazione, n.11062 del 19.05.2011, ha stabilito che deve considerarsi giustificato il trasferimento della ex moglie al paese di origine,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.martacolombo.it/wp-content/uploads/2011/06/24082010381.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-501" title="24082010381" src="http://www.martacolombo.it/wp-content/uploads/2011/06/24082010381-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La recentissima sentenza della Cassazione, n.11062 del 19.05.2011, ha stabilito che deve considerarsi giustificato il trasferimento della ex moglie al paese di origine, se il marito non contribuisce adeguatamente al mantenimento dei figli. In particolare, l&#8217;ex moglie conserva l&#8217;affidamento esclusivo dei figli anche se decide di ritornare al paese di origine, per avvalersi del sostegno &#8211; personale ed economico &#8211; dei genitori, se l&#8217;ex marito versa un mantenimento insufficiente ai figli.</p>
<p>La Corte ritiene quindi che l&#8217;allontanamento dalla figura paterna sia in questo caso giustificato e compiuto nell&#8217;esclusivo interesse dei figli minori.</p>
<p><strong><br />
</strong><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Buche piene d&#8217;acqua: il Comune deve risarcire pedone caduto</title>
		<link>http://www.martacolombo.it/2011/05/31/buche-piene-dacqua-il-comune-deve-risarcire-pedone-caduto/</link>
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		<pubDate>Tue, 31 May 2011 15:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Colombo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Nuova sentenza della Cassazione in materia di incidenti: in questo caso non si tratta di sinistri automobilistici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.martacolombo.it/wp-content/uploads/2011/05/buche_strada.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-490" title="buche_strada" src="http://www.martacolombo.it/wp-content/uploads/2011/05/buche_strada-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nuova sentenza della Cassazione in materia di incidenti: in questo caso non si tratta di sinistri automobilistici, ma del caso (peraltro assai frequente) di un pedone che  cade sul  marciapiede a causa di una buca, di fatto invisibile perché piena d&#8217;acqua piovana.</p>
<p style="text-align: left;">La Suprema Corte, infatti,  ha precisato che  in questo caso il Comune deve risarcire il pedone per i danni subiti e non può invocare a propria discolpa il &#8220;caso fortuito: infatti, la pioggia non è un evento che possa essere definito fortuito, ma è ampiamente prevedibile e non interrompe la relazione causale fra  la cosa posta sotto la custodia del Comune, cioè il marciapiede sconnesso, e il danno, vale a dire la caduta del pedone.</p>
<p style="text-align: left;">E&#8217; evidente che la pioggia occulta le asperità (e le buche) del suolo e le rende quindi insidiose, mentre in assenza di acqua nella buca si<br />
sarebbe potuto configurare un concorso di colpa dell’infortunato, che non  aveva fatto attenzione a dove metteva il piede e non si era accorto delle insidie presenti.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Cos&#8217;è davvero la conciliazione?</title>
		<link>http://www.martacolombo.it/2011/03/10/qualche-chiarimento-sulla-conciliazione/</link>
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		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 21:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Colombo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Con un intervento sul sito www.ilgiornale.it, ho cercato di chiarire alcuni aspetti, sinora poco chiari o trascurati, della mediazione-conciliazione....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.martacolombo.it/wp-content/uploads/2011/03/mediazione.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-468" title="mediazione" src="http://www.martacolombo.it/wp-content/uploads/2011/03/mediazione.jpg" alt="" /></a><a href="http://www.martacolombo.it/wp-content/uploads/2011/03/stretta-di-mano_600x398.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-471" title="stretta-di-mano_600x398" src="http://www.martacolombo.it/wp-content/uploads/2011/03/stretta-di-mano_600x398-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Con un intervento sul sito www.ilgiornale.it ho cercato di  chiarire alcuni aspetti, sinora poco chiari o trascurati, della mediazione-conciliazione di cui tanto si sente parlare e che diventerà obbligatoria tra pochi giorni (dal 20 marzo prossimo).</p>
<p>Certamente si tratta di un argomento complesso che non può essere sviscerato in poche righe, ma ritengo giusto evidenziare che la mediazione &#8211; utilizzata con successo in tantissimi paesi, dagli Usa all&#8217;Argentina &#8211; difficilmente potrà costituire una minaccia alla giustizia.<a href="http://www.ilgiornale.it/interni/conciliazione_quante_inesattezze_sullunita/giustizia-alfano-concita_de_gregorio-avvocato_marta_colombo-unita-mediaconciliazione-mediatore-giustizia_civile-tar_lazio-bianca_di_giovanni/10-03-2011/articolo-id=510873-page=0-comments=2#1" target="_blank"><br />
</a><a href="http://www.ilgiornale.it/interni/conciliazione_quante_inesattezze_sullunita/giustizia-alfano-concita_de_gregorio-avvocato_marta_colombo-unita-mediaconciliazione-mediatore-giustizia_civile-tar_lazio-bianca_di_giovanni/10-03-2011/articolo-id=510873-page=0-comments=2" target="_blank">Leggi l&#8217;articolo pubblicato su ilgiornale.it</a></p>
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		<title>Convivenza &#8220;temporanea&#8221; dell&#8217;ex  e mantenimento</title>
		<link>http://www.martacolombo.it/2011/01/18/la-convivenza-temporanea-dellex-moglie-non-fa-venir-meno-lassegno-di-mantenimento/</link>
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		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 13:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Colombo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Cassazione ha ritenuto illegittima la revoca  dell'assegno di mantenimento a carico dell'ex marito]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.martacolombo.it/wp-content/uploads/2011/01/assegno.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-426" title="assegno" src="http://www.martacolombo.it/wp-content/uploads/2011/01/assegno-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La Cassazione ha ritenuto illegittima la revoca  dell&#8217;assegno di mantenimento a carico dell&#8217;ex marito, disposta dalla Corte d&#8217;Appello dopo che l&#8217;ex moglie aveva iniziato una convivenza &#8211; peraltro terminata dopo pochi mesi &#8211; con un altro uomo, che aveva le disponibilità economiche per provvedere al mantenimento della donna.</p>
<p>I Giudici, con la sentenza n.23968/10,  hanno infatti stabilito che in casi come questo  l&#8217;assegno di divorzio   non può essere automaticamente negato perché il nuovo rapporto <em>more uxorio</em> rappresenta soltanto uno degli elementi da valutare, per accertare se il  coniuge (in questo caso la moglie) dispone di mezzi economici adeguati, rispetto al tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio.</p>
<p>In definitiva la nuova convivenza, soprattutto se di breve durata,  non dimostra  &#8211; di per sé &#8211; che vi è stato un miglioramento  delle condizioni economiche del coniuge beneficiario dell&#8217;assegno e quindi non consente di esonerare l&#8217;altro coniuge dal contributo di  mantenimento.</p>
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		<title>Novità: consulenze on-line</title>
		<link>http://www.martacolombo.it/2010/12/12/novita-consulenze-on-line/</link>
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		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 18:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Colombo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Per soddisfare le numerose richieste di vere e proprie consulenze che quotidianamente ci pervengono, comunichiamo che è ora possibile avere un parere personalizzato...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.martacolombo.it/wp-content/uploads/2010/11/tastiera_pc.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-382" title="tastiera_pc" src="http://www.martacolombo.it/wp-content/uploads/2010/11/tastiera_pc-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Per soddisfare le numerose richieste di vere e proprie consulenze che quotidianamente ci pervengono, comunichiamo che è ora possibile avere un parere personalizzato al costo di 60,00 euro (comprensivi di IVA e contributo Cassa Previdenza Avvocati).</p>
<p>E&#8217; possibile effettuare il pagamento tramite ricarica di carta PostePay (n.4023 6005 7475 3705) o con Paypal (vedi pulsante di pagamento sulla homepage). In alternativa, comunicando il vostro indirizzo <em>e.mail</em> sarete contattati privatamente e Vi saranno fornite le coordinate bancarie per effettuare un bonifico.</p>
<p>Per comunicare il vostro quesito e gli estremi del pagamento, scrivete all&#8217;indirizzo marta_colombo(chiocciola)libero.it; il parere verrà fornito entro due giorni lavorativi dal pagamento.</p>
<p>Per questioni  complesse, che richiedono uno studio approfondito, lo studio si riserva di chiedere un  importo diverso, che sarà specificato  caso per  caso, e di rispondere entro cinque giorni lavorativi.</p>
<p>Desideriamo precisare che in nessun caso possiamo fornire  consulenze gratuite, sia perché non consentito dal codice deontologico forense,  sia perché le risposte gratuite <em>online </em>costituirebbero una discriminazione a  danno degli altri clienti dello studio.</p>
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		<title>Delibere condominiali: cambiano le maggioranze</title>
		<link>http://www.martacolombo.it/2010/09/28/cambiano-le-maggioranze-per-le-delibere-condominiali/</link>
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		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 15:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Colombo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La notizia è di pochi giorni fa (IlSole24Ore 23 settembre 2010): il Parlamento sta per approvare il testo di legge che contiene le modifiche alle maggioranze....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="article-body group"><a href="../wp-content/uploads/2010/09/img_0656.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-374" title="img_0656" src="../wp-content/uploads/2010/09/img_0656-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La notizia è di pochi giorni fa (IlSole24Ore 23 settembre 2010): il Parlamento sta per approvare il testo di legge che contiene le modifiche alle maggioranze per le assemblee di condominio.</p>
<div class="grid-4 last top">
<p>Finora nelle assemblee di seconda convocazione (praticamente tutte, dato che non accade praticamente mai che si facciano deliberazioni in prima convocazione) occorreva che a votare per una  delibera fossero i condomini che rappresentassero almeno un terzo del totale e un terzo dei millesimi, mentre con la nuova legge  basterà l&#8217;approvazione da parte della<strong> </strong>maggioranza degli intervenuti.</p>
<p>Rimangono, invece, le regole attuali per le delibere da assumere in prima convocazione: la maggioranza degli intervenuti e 500 millesimi; la stessa maggioranza resta necessaria per nominare l&#8217;amministratore e  decidere sulle liti.</p>
<p>Con la riforma dell&#8217;art. 1136 del Codice Civile le innovazioni, dirette al miglioramento o  all&#8217;uso più comodo dei beni comuni, si potranno approvare con la maggioranza degli intervenuti e 500 millesimi, mentre attualmente occorre la maggioranza dei condomini e due terzi dei millesimi.</p>
<p>La maggioranza degli intervenuti più almeno un terzo dei millesimi sarà necessaria anche per le opere che servono a migliorare la  sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti,  per  eliminare le barriere architettoniche, per il risparmio energetico e per  realizzare parcheggi pertinenziali, installare impianti centralizzati  per la ricezione televisiva, anche satellitare.</p>
<p>La normativa attuale richiede, invece, la maggioranza di tutti i  condomini e, a seconda dei casi, da 500 a due terzi dei millesimi.</p>
<p>Nuova disciplina anche per le  modificazioni delle destinazioni d&#8217;uso e le sostituzioni delle parti  comuni. La norma prevede che le relative delibere siano assunte con la maggioranza degli  intervenuti in assemblea, che rappresentino almeno i due terzi dei  millesimi. Attualmente, invece, la prassi consente di vendere le parti solo con il consenso di tutti i condomini (situazione quasi impossibile).</p></div>
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<div class="group"><span style="display: none;"><img src="http://adv.ilsole24ore.it/RealMedia/ads/Creatives/pixel.gif" border="0" alt="" width="1" height="1" /></span><span id="MaxTicker_01 _RM_DownLoad_Counter" style="display: none; height: 0px; width: 0px;"><img src="http://adv.ilsole24ore.it/5/www.ilsole24ore.it/10/_03_090_/_norme_tributi_/_edilizia_ambiente/764194178/MaxTicker_01/OasDefault/Autopromo_SGR_990x30_VUOTO/Autopromo_SGR_990x30_VUOTO.html/35643231653739633461636338336430?_RM_EMPTY_" alt="" width="1" height="1" /></span></div>
<p>Infine, per quanto riguarda le modifiche alle parti comuni o di uso esclusivo, la proposta di legge prevede che il  condomino non potrà eseguire opere che possano cambiare la destinazione  d&#8217;uso non solo delle parti comuni ma anche della sua proprietà, se possa  derivarne un danno a parti comuni o individuali altrui, o diminuzione  del loro valore o pregiudizio alla sicurezza, alla stabilità e al decoro  architettonico.</p>
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		<title>Figli &#8220;negati&#8221;: l&#8217;ex coniuge ha diritto al risarcimento</title>
		<link>http://www.martacolombo.it/2010/09/06/figli-negati-lex-coniuge-ha-diritto-al-risarcimento/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Colombo</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento]]></category>
		<category><![CDATA[danno]]></category>
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		<description><![CDATA[Sono sempre più frequenti i casi di genitori separati che non rispettano le decisioni del Giudice sull'affidamento dei figli...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.martacolombo.it/wp-content/uploads/2009/06/sentenza.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-66" title="sentenza" src="http://www.martacolombo.it/wp-content/uploads/2009/06/sentenza-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Sono sempre più frequenti i casi di genitori separati che non rispettano le decisioni del Giudice sull&#8217;affidamento dei figli: le modalità variano a seconda che si tratti della madre o del padre, perché diversa è &#8211; di solito &#8211; la posizione dell&#8217;uno e dell&#8217;altro rispetto all&#8217;affidamento.</p>
<p>Infatti, di norma accade che i genitori condividano l&#8217;affido dei figli, che però vivono per lo più con la madre: il padre, quindi, è solitamente obbligato a versare alla ex moglie un contributo per il mantenimento dei figli che vivono con lei.</p>
<p>Ecco quindi che da questa struttura dell&#8217;affidamento discendono le due modalità di &#8220;disubbidienza&#8221; o, se vogliamo, di dispetto nei confronti dell&#8217;ex coniuge, ma di cui sono i figli a subire le peggiori conseguenze.</p>
<p>Sono, purtroppo, molto comuni i casi in cui il padre omette di pagare il mantenimento per i figli, costringendo l&#8217;ex moglie a rivolgersi nuovamente al Giudice per ottenere coattivamente il pagamento.</p>
<p>Da parte delle madri, vi è invece un altro tipo di violazione, che consiste nell&#8217;impedire al padre di vedere i figli, adducendo le scuse più varie o addiruttura non facendosi trovare a casa quando il padre viene a prendere il bimbo per il suo &#8220;turno&#8221; di visita.</p>
<p>In relazione a quest&#8217;ultimo tipo di situazione, una recentissima sentenza della Cassazione Penale (n.32562/2010) ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale a un padre al quale la ex moglie impediva sistematicamente di frequentare la figlia quattordicenne.</p>
<p>In sostanza è stato riconosciuta l&#8217;esistenza del danno morale derivante dal reato di &#8220;mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice&#8221;, previsto dall&#8217;art.388 del Codice Penale, in base al quale la ex moglie era già stata condannata a quattro mesi di reclusione.</p>
<p>In casi come questi il genitore che non rispetta la disposizione del Giudice non solo viola il diritto dell&#8217;altro genitore a stare con il figlio, ma anche il corrispettivo diritto del figlio a trascorrere del tempo con il genitore.</p>
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		<title>E&#8217; estorsione minacciare l&#8217;ex per riavere i regali</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Colombo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Corte di Cassazione (sentenza n.30463/2010) ha chiarito che la pretesa di restituzione dei regali fatti durante una relazione finita, può integrare gli estremi del reato di estorsione, se...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="p" style="text-align: justify;"><a href="http://www.martacolombo.it/wp-content/uploads/2010/08/red_present_box_wrapped.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-343" title="red_present_box_wrapped" src="http://www.martacolombo.it/wp-content/uploads/2010/08/red_present_box_wrapped-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La Corte di Cassazione (sentenza n.30463/2010) ha chiarito che la pretesa di restituzione dei regali fatti durante una relazione finita, può integrare gli estremi del reato di estorsione se attuata con minacce e altri soprusi.</p>
<p class="p" style="text-align: justify;">Proprio per questo reato la Cassazione ha confermato la condanna di un giovane di Salerno che, non rassegnandosi alla rottura del fidanzamento, aveva iniziato a perseguitare in ogni modo l&#8217;ex fidanzata, arrivando anche a sequestrarla  seppur temporaneamente.</p>
<p class="p" style="text-align: justify;">L&#8217;uomo aveva minacciato la &#8220;ex&#8221; e i genitori di lei, per farsi restituire i doni fatti alla ragazza  o, comunque, un corrispettivo in denaro; aveva addiruttura preteso la restituzione di tutte le spese da lui sostenute nel corso della relazione.</p>
<p class="p" style="text-align: justify;">I Giudici hanno spiegato che, se il diritto vantato fosse stato tutelato dalla legge, il reato contestato sarebbe stato quello, meno grave, dell&#8217;esercizio arbitrario della proprie ragioni con violenza sulle persone.</p>
<p class="p" style="text-align: justify;">Invece, al giovane è stata contestata l&#8217;estorsione poiché la costrizione da lui  posta in atto mirava a raggiungere un ingiusto vantaggio  (infatti, non è consentito agire giudizialmente per la restituzione di doni fatti per mera liberalità nell&#8217;ambito di una relazione sentimentale).</p>
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