Archive | Sentenze

Separazione con addebito al marito che priva la moglie dei mezzi economici

Publicato il 24 dicembre 2011 by Marta Colombo

La Corte di Cassazione (sentenza n. 26379 del 7 dicembre 2011) ha confermato l’addebito della separazione a un marito che aveva vessato per anni la moglie, privandola anche dello stipendio.

In sostanza, la Corte ha ritenuto che il comportamento del marito, che costringeva la moglie a consegnargli l’intero stipendio e le impediva di partecipare alla gestione del ménage familiare,  debba essere considerato come una vera e propria aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, in violazione di norme imperative e inderogabili che regolano i rapporti tra i coniugi. In particolare la condotta del marito integra violazioni dei doveri di solidarietà e rispetto nascenti dal matrimonio, talmente gravi da fondare di per sé sole la pronuncia della separazione  “in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza” con l’ulteriore conseguenza della dichiarazione di addebitabilità.

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L’ex moglie può tornare al paese natale se l’ex marito
non dà mantenimento per i figli

Publicato il 02 giugno 2011 by Marta Colombo

La recentissima sentenza della Cassazione, n.11062 del 19.05.2011, ha stabilito che deve considerarsi giustificato il trasferimento della ex moglie al paese di origine, se il marito non contribuisce adeguatamente al mantenimento dei figli. In particolare, l’ex moglie conserva l’affidamento esclusivo dei figli anche se decide di ritornare al paese di origine, per avvalersi del sostegno – personale ed economico – dei genitori, se l’ex marito versa un mantenimento insufficiente ai figli.

La Corte ritiene quindi che l’allontanamento dalla figura paterna sia in questo caso giustificato e compiuto nell’esclusivo interesse dei figli minori.


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Convivenza “temporanea” dell’ex
e mantenimento

Publicato il 18 gennaio 2011 by Marta Colombo

La Cassazione ha ritenuto illegittima la revoca  dell’assegno di mantenimento a carico dell’ex marito, disposta dalla Corte d’Appello dopo che l’ex moglie aveva iniziato una convivenza – peraltro terminata dopo pochi mesi – con un altro uomo, che aveva le disponibilità economiche per provvedere al mantenimento della donna.

I Giudici, con la sentenza n.23968/10,  hanno infatti stabilito che in casi come questo  l’assegno di divorzio  non può essere automaticamente negato perché il nuovo rapporto more uxorio rappresenta soltanto uno degli elementi da valutare, per accertare se il coniuge (in questo caso la moglie) dispone di mezzi economici adeguati, rispetto al tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio.

In definitiva la nuova convivenza, soprattutto se di breve durata,  non dimostra  – di per sé – che vi è stato un miglioramento delle condizioni economiche del coniuge beneficiario dell’assegno e quindi non consente di esonerare l’altro coniuge dal contributo di mantenimento.

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Figli “negati”: l’ex coniuge ha diritto al risarcimento

Publicato il 06 settembre 2010 by Marta Colombo

Sono sempre più frequenti i casi di genitori separati che non rispettano le decisioni del Giudice sull’affidamento dei figli: le modalità variano a seconda che si tratti della madre o del padre, perché diversa è – di solito – la posizione dell’uno e dell’altro rispetto all’affidamento.

Infatti, di norma accade che i genitori condividano l’affido dei figli, che però vivono per lo più con la madre: il padre, quindi, è solitamente obbligato a versare alla ex moglie un contributo per il mantenimento dei figli che vivono con lei.

Ecco quindi che da questa struttura dell’affidamento discendono le due modalità di “disubbidienza” o, se vogliamo, di dispetto nei confronti dell’ex coniuge, ma di cui sono i figli a subire le peggiori conseguenze.

Sono, purtroppo, molto comuni i casi in cui il padre omette di pagare il mantenimento per i figli, costringendo l’ex moglie a rivolgersi nuovamente al Giudice per ottenere coattivamente il pagamento.

Da parte delle madri, vi è invece un altro tipo di violazione, che consiste nell’impedire al padre di vedere i figli, adducendo le scuse più varie o addiruttura non facendosi trovare a casa quando il padre viene a prendere il bimbo per il suo “turno” di visita.

In relazione a quest’ultimo tipo di situazione, una recentissima sentenza della Cassazione Penale (n.32562/2010) ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale a un padre al quale la ex moglie impediva sistematicamente di frequentare la figlia quattordicenne.

In sostanza è stato riconosciuta l’esistenza del danno morale derivante dal reato di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”, previsto dall’art.388 del Codice Penale, in base al quale la ex moglie era già stata condannata a quattro mesi di reclusione.

In casi come questi il genitore che non rispetta la disposizione del Giudice non solo viola il diritto dell’altro genitore a stare con il figlio, ma anche il corrispettivo diritto del figlio a trascorrere del tempo con il genitore.

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E’ estorsione minacciare l’ex per riavere i regali

Publicato il 02 agosto 2010 by Marta Colombo

La Corte di Cassazione (sentenza n.30463/2010) ha chiarito che la pretesa di restituzione dei regali fatti durante una relazione finita, può integrare gli estremi del reato di estorsione se attuata con minacce e altri soprusi.

Proprio per questo reato la Cassazione ha confermato la condanna di un giovane di Salerno che, non rassegnandosi alla rottura del fidanzamento, aveva iniziato a perseguitare in ogni modo l’ex fidanzata, arrivando anche a sequestrarla  seppur temporaneamente.

L’uomo aveva minacciato la “ex” e i genitori di lei, per farsi restituire i doni fatti alla ragazza  o, comunque, un corrispettivo in denaro; aveva addiruttura preteso la restituzione di tutte le spese da lui sostenute nel corso della relazione.

I Giudici hanno spiegato che, se il diritto vantato fosse stato tutelato dalla legge, il reato contestato sarebbe stato quello, meno grave, dell’esercizio arbitrario della proprie ragioni con violenza sulle persone.

Invece, al giovane è stata contestata l’estorsione poiché la costrizione da lui  posta in atto mirava a raggiungere un ingiusto vantaggio  (infatti, non è consentito agire giudizialmente per la restituzione di doni fatti per mera liberalità nell’ambito di una relazione sentimentale).

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Il telefono non funziona per un mese: Telecom deve risarcire

Publicato il 14 giugno 2010 by Marta Colombo

Come riferisce la pagina web del quotidiano IlTirreno (iltirreno.it), un mese di blackout del telefono di un avvocato pisano sono costati alla Telecom una condanna al risarcimento di 1.033 euro per mancata riparazione del guasto, 1.000 euro per danno esistenziale e 1.689 euro  per spese legali.

Lo ha stabilito in una recente sentenza il Giudice di Pace di Pisa, cui il professionista si era rivolto citando in giudizio la Telecom che non aveva riparato un guasto alla linea telefonica, nonostante i ripetuti solleciti al 187.
In particolare, il Giudice di Pace ha rilevato che “a causa dell’inadempimento da parte dell’operatore telefonico,  l’attore si è trovato privo del servizio telefonico per ben 27 giorni, oltre ad una serie indefinita di giorni nei quali la linea telefonica risultava disturbata».

Con il proprio negligente comportamento la Telecom Italia spa ha cagionato all’avvocato un danno “esistenziale”, non avendo dimostrato che il ritardo nella riparazione non era dipeso da propria colpa.

Infatti, la ritardata riattivazione del servizio telefonico è un inadempimento contrattuale da cui deriva danno esistenziale, consistente nell’impossibilità di disporre subito del servizio e nei disagi che l’utente ha dovuto affrontare per provvedere diversamente e per sollecitare la società ad adempiere.

Ciò risulta tanto più giustificato se si considera che il telefono è, per un avvocato come per altri professionisti, un mezzo indispensabile per lavorare e per mantenere i contatti con la propria clientela.

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Turismo: risarcimento
se la spiaggia non è
come nel depliant

Publicato il 24 marzo 2010 by Marta Colombo

Buone notizie per chi va in vacanza e si ritrova in un luogo diverso da quello fotografato sul depliant del tour operator.

Infatti, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un rinomato tour operator a risarcire una coppia friulana che aveva scelto un “pacchetto” per una vacanza a Creta.

Una volta giunti nel Club Vacanze dell’isola, marito e moglie si trovarono di fronte a una brutta sorpresa: la spiaggia era sporca e il mare era inquinato da idrocarburi.

I due avevano quindi protestato con la propria agenzia viaggi, rifiutando però di trasferirsi in un altro albergo in cambio dell’impegno a non intraprendere alcuna azione legale.

Tornati in Italia chiesero i danni al tour operator e in primo grado persero la causa, ma i giudici d’appello diedero ragione a loro.

La Cassazione ha confermato la condanna affermando che  il tour operator, sottoponendo al cliente un pacchetto turistico “tutto compreso” basato su un depliant illustrativo e su una proposta articolata, assume uno specifico obbligo, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi ecc., che vanno esattamente adempiuti.

La coppia ha ricevuto quindi un risarcimento di 1.163 euro per la vacanza rovinata, comprendente anche il rimborso delle spese sostenute per trasferirsi in una spiaggia pulita.

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Il genitore che non versa il mantenimento ai figli
perde il diritto all’affido condiviso

Publicato il 20 gennaio 2010 by Marta Colombo

Con la recente sentenza n. 26587/2009, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’affido condiviso, introdotto nel 2006 come regola nelle separazioni fra genitori di figli minori.

La Corte ha  stabilito che, se il genitore non versa il mantenimento ai figli, perde il
diritto all’affido condiviso; in questo caso infatti  il giudice non è vincolato alla regola dell’affido condiviso a entrambi i genitori e può decidere di affidare i figli in via esclusiva all’altro genitore.

Il caso deciso con la sentenza 26587 riguardava il ricorso di un padre che si opponeva all’affido esclusivo dei figli alla ex moglie, ma che non aveva mai versato loro l’assegno di mantenimento.

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I regali ai figli non sostituiscono il mantenimento

Publicato il 20 luglio 2009 by Marta Colombo

La Cassazione (sentenza 29459/2009) ha recentemente precisato che l’assegno di mantenimento per i figli di genitori separati non ammette surrogati; in particolare, il genitore non può eludere l’obbligo del mantenimento con la scusa di soddisfare le spese voluttuarie o straordinarie dei ragazzi.

Pertanto, se il padre  non versa il mantenimento alle scadenze stabilite dal giudice della separazione, rischia una condanna – penale – per aver privato la famiglia dei mezzi di sussistenza. Infatti, i giudici della sesta sezione penale della Corte hanno confermato la pena di 3 mesi di reclusione (con il beneficio della sospensione) e di 300 euro di multa nei confronti di un siciliano che per altre due anni ha «dimenticato» di versare alla ex moglie l’assegno di mantenimento per i figli, mostrandosì però sempre pronto a mettere mano al portafogli quando si trattava di spese per la figlia minore. Invano il padre  ha cercato di convincere i Giudici che non c’era differenza fra pagare un assegno mensile e comprare il motorino o provvedere alle spese mediche. Ma la sentenza  ha confermato l’orientamento già consolidato della Cassazione:  le spese voluttuarie e quelle straordinarie hanno natura e fondamento diverso rispetto all’obbligo di sostentamento, al quale i genitori non possono sottrarsi.

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Coppie di fatto: no al ricongiungimento familiare

Publicato il 16 giugno 2009 by Marta Colombo

La Cassazione (sentenza 6441) ha affermato che le coppie omosessuali – formate da un italiano residente in Italia e un extracomunitario – non hanno diritto al ricongiungimento familiare, neanche se possiedono l’attestazione di «coppia di fatto» rilasciata dal Paese di provenienza del partner straniero.

La Corte ha respinto il ricorso di un neozelandese e di un italiano contro la decisione del Questore di Livorno di non convertire il permesso di soggiorno (per motivi di studio) dello straniero in permesso di soggiorno per motivi familiari inerenti il suo legame con l’italiano, certificato come «partner de facto» dalle autorità neozelandesi.

I supremi giudici hanno sentenziato che la legge sull’immigrazione consente il ricongiungimento solo per il coniuge, i figli e i genitori a carico: restano quindi esclusi i conviventi, di sesso uguale o diverso, anche in presenza di un certificato di convivenza.

Inoltre la Cassazione ha precisato che la Convenzione europea sui diritti dell’uomo «esclude sia il riconoscimento automatico di unioni di tipo familiare diverse da quelle previste dai singoli stati, sia l’obbligo degli stati membri di adeguarsi al pluralismo delle relazioni familiari non necessariamente eterosessuali».

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