Sono sempre più frequenti i casi di genitori separati che non rispettano le decisioni del Giudice sull’affidamento dei figli: le modalità variano a seconda che si tratti della madre o del padre, perché diversa è – di solito – la posizione dell’uno e dell’altro rispetto all’affidamento.
Infatti, di norma accade che i genitori condividano l’affido dei figli, che però vivono per lo più con la madre: il padre, quindi, è solitamente obbligato a versare alla ex moglie un contributo per il mantenimento dei figli che vivono con lei.
Ecco quindi che da questa struttura dell’affidamento discendono le due modalità di “disubbidienza” o, se vogliamo, di dispetto nei confronti dell’ex coniuge, ma di cui sono i figli a subire le peggiori conseguenze.
Sono, purtroppo, molto comuni i casi in cui il padre omette di pagare il mantenimento per i figli, costringendo l’ex moglie a rivolgersi nuovamente al Giudice per ottenere coattivamente il pagamento.
Da parte delle madri, vi è invece un altro tipo di violazione, che consiste nell’impedire al padre di vedere i figli, adducendo le scuse più varie o addiruttura non facendosi trovare a casa quando il padre viene a prendere il bimbo per il suo “turno” di visita.
In relazione a quest’ultimo tipo di situazione, una recentissima sentenza della Cassazione Penale (n.32562/2010) ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale a un padre al quale la ex moglie impediva sistematicamente di frequentare la figlia quattordicenne.
In sostanza è stato riconosciuta l’esistenza del danno morale derivante dal reato di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”, previsto dall’art.388 del Codice Penale, in base al quale la ex moglie era già stata condannata a quattro mesi di reclusione.
In casi come questi il genitore che non rispetta la disposizione del Giudice non solo viola il diritto dell’altro genitore a stare con il figlio, ma anche il corrispettivo diritto del figlio a trascorrere del tempo con il genitore.