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Le liti condominiali riguardano spesso
la presenza di cani

Publicato il 01 febbraio 2010 by Marta Colombo

Pare che siano in forte aumento le liti in condominio che sono motivate dalla presenza di cani e di altri animali negli appartamenti.

In base ai dati forniti dall’AIDAA (Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente), i cani rappresentano il 70% del totale, seguono i gatti con il 26%, i conigli con il 2%, mentre il restante 2% è riferito ad altri animali (tartarughe, uccelli canterini).

Più della metà delle richieste relative ai cani riguarda il presunto disturbo provocato dall’abbaiare dei cani durante le ore di riposo e in quelle notturne. Seguono questioni legate all’uso di ascensori e degli spazi condominiali pubblici da parte dei cani e dei loro padroni. Sono in aumento anche le proteste relative alla presunta poca pulizia degli escrementi lascia dagli animali negli spazi/giardini condominiali.

Nel corso del 2009 sono state 54 le liti degenerate che hanno provocato feriti.

Per quanto riguarda gli altri animali da segnalare che la stragrande maggioranza delle segnalazioni relative ai gatti riguarda la poca tolleranza relativa alla presenza di colonie feline nei condomini, che invece sono tutelate dalla legge 281 del 91.

Le regioni dove si litiga di più per gli animali in condominio sono la Lombardia e il Piemonte, seguite da Lazio, Veneto, Emilia e Toscana; si litiga molto poco invece in Valle d’Aosta, Molise, Liguria e Basilicata.

Le città dalle quali sono pervenute il maggior numero di richieste di consulenze all’Aidaa (e nelle quali si litiga di più) sono Milano, Roma, Parma, Padova e Vicenza.

Più della metà delle richieste relative ai cani riguarda il presunto disturbo provocato dall’abbaiare dei cani durante le ore di riposo e in quelle notturne. Seguono questioni legate all’uso di ascensori e degli spazi condominiali pubblici da parte dei cani e dei loro padroni. Sono in aumento anche le proteste relative alla presunta poca pulizia degli escrementi lascia dagli animali negli spazi/giardini condominiali.

Per quanto riguarda gli altri animali, lamaggioranza delle segnalazioni relative ai gatti riguarda la poca tolleranza relativa alla presenza di colonie feline nei condomini, che invece sono tutelate dalla legge 281 del 91.

In realtà, analizzando meglio i dati relativi alle liti condominiali e tra vicini di casa relative alla presenza di cani, gatti e altri animali, si rileva che nella maggioranza dei casi i motivi veri del contendere non riguardano direttamente gli animali, i quali sono solamente un pretesto per dispute famigliari o tra vicini che hanno origini antiche nel tempo. Si tratta, quindi, di liti che potrebbero esplodere per qualsiasi altro contrasto non legato alla presenza di animali.

Vale la pena ricordare che oltre la metà delle liti di condominio sono dettate da futili motivi (esempio classico il bucato gocciolante dell’inquilino del piano di sopra).

Quindi spesso gli animali sono oggetto di liti delle quali non sono minimamente responsabili. C’è poi la necessità di modificare o applicare correttamente molti regolamenti condominiali, in quanto molto spesso i regolamenti di condominio non sono assolutamente in linea con  le normative nazionali  e regionali sulla tenuta degli animali in condominio.

Comunque, non si può ignorare in molti casi (15% delle richieste di intervento….), il motivo della lite è dovuto principalmente alla poca cura dei proprietari per il comportamento dei propri animali, ed in particolare dei cani, all’interno degli spazi condominiali pubblici.

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La normativa sull’affido condiviso
si applica anche ai figli naturali

Publicato il 20 gennaio 2010 by Marta Colombo

La  Legge n. 54 del 2006, che ha introdotto l’affido condiviso, ha effettuato una totale equiparazione tra l’affidamento dei figli naturali (nati da coppie non sposate) e quello dei figli nati nel matrimonio.

Infatti, le disposizioni della suddetta legge si applicano allo stesso modo nei procedimenti di separazione dei coniugi e in quelli di regolamentazione dell’affido dei figli di coppie non sposate (di competenza del Tribunale per i Minorenni).

L’affido condiviso prevede che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, i quali inoltre dovranno concordare tutte le decisioni di maggior interesse relative ai figli.

E’ una normativa che presuppone che esista già un buon dialogo fra i genitori e che, in caso contrario, richiede che questi si impegnino per raggiungerlo, sforzandosi di superare i reciproci rancori e le divergenze di opinione.

Il Giudice potrà comunque disporre l’affido esclusivo a uno solo dei genitori, nel caso in cui l’affido condiviso appaia contrario all’interesse del minore.

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Il genitore che non versa il mantenimento ai figli
perde il diritto all’affido condiviso

Publicato il 20 gennaio 2010 by Marta Colombo

Con la recente sentenza n. 26587/2009, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’affido condiviso, introdotto nel 2006 come regola nelle separazioni fra genitori di figli minori.

La Corte ha  stabilito che, se il genitore non versa il mantenimento ai figli, perde il
diritto all’affido condiviso; in questo caso infatti  il giudice non è vincolato alla regola dell’affido condiviso a entrambi i genitori e può decidere di affidare i figli in via esclusiva all’altro genitore.

Il caso deciso con la sentenza 26587 riguardava il ricorso di un padre che si opponeva all’affido esclusivo dei figli alla ex moglie, ma che non aveva mai versato loro l’assegno di mantenimento.

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Ricorsi contro le multe:
dal 1° gennaio si pagano
38 euro di contributo

Publicato il 21 dicembre 2009 by Marta Colombo

Come di consueto, con l’arrivo del nuovo anno arrivano anche gli aumenti dei prezzi e nuovi “balzelli”.

E’ notizia di oggi (ilsole24ore.it) che dal 1° gennaio 2010, con la nuova Finanziaria verrà introdotto l’obbligo di pagare il “contributo unificato” anche per i ricorsi contro le multe.

Il “contributo unificato” ha sostituito, da poco meno di un decennio, le marche da bollo che andavano applicate sugli atti giudiziali. Si tratta di un pagamento che viene effettuato da chi inizia la causa, al momento della sua iscrizione a ruolo presso l’Autorità Giudiziaria.

Ll’importo del contributo varia a seconda del valore della causa (si va da un minimo di 30 euro fino al massimo di 800 euro).

Finora i ricorsi contro le sanzioni amministrative erano esenti dal contributo unificato, ma sembrerebbe proprio che dal ° gennaio le cose cambieranno.

Il senatore Elio Lannutti (molto noto perché Presidente dell’associazione di tutela dei consumatori Adusbef), ha chiesto di «eliminare il pagamento del contributo unificato nei giudizi di opposizione a ordinanze-ingiuzione di pagamento di sanzioni amministrative per non limitare il diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti nel rispetto dell’articolo 24 della Carta costituzionale».

Infatti, per impugnare dinanzi al giudice di pace una multa per violazione del Codice della strada, il cui importo medio è di circa 70 euro, il ricorrente deve versare il contributo unificato minimo di 30 euro e la marca da 8 euro per il rimborso forfettario dei diritti di cancelleria: in tutto 38 euro (per risparmiarne 70).

Se la norma verrà approvata è facile prevedere, quindi, che aumentino notevolmente i ricorsi ai Prefetti (per i quali non si paga nulla), mentre probabilmente diminuiranno quelli ai Giudici di Pace, almeno per le multe di importo basso.

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Il parcheggio del supermercato è area aperta al traffico

Publicato il 31 luglio 2009 by Marta Colombo

Il 23 luglio scorso la Corte di Cassazione ha emesso una importante ordinanza (n.17279/2009) in materia di circolazione stradale.

Infatti, nell’ordinanza viene affermato il principio che il parcheggio di un supermercato  deve essere considerato come area aperta al pubblico e adibita al normale traffico veicolare, anche se si tratta  di una proprietà privata e situata al piano interrato di un edificio.

La conseguenza importante è che la circolazione all’interno dei parcheggi diventa soggetta all’articolo 2054 del codice civile (che disciplina la responsabilità per i danni causati dalla circolazione di veicoli), nonché alle norme sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli: pertanto chi subisce un danno può rivolgersi all’assicurazione per il risarcimento.

La motivazione della decisione sta nella considerazione che le aree di parcheggio dei supermercati, anche se private quanto alla proprietà, al possesso o alla detenzione, “sono ormai luoghi di continuo e intenso traffico veicolare, sicché non vi è ragione di escludere l’applicazione al loro interno delle norme in tema di circolazione stradale“.

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Canone RAI, digitale terrestre e… vacanze

Publicato il 17 giugno 2009 by Marta Colombo

Come ampiamente pubblicizzato da tutti i telegiornali, da qualche settimana in alcune regioni d’Italia è necessario avere il decoder per il digitale terrestre per poter vedere alcuni canali RAI e Mediaset.

Lo Stato darà un contributo ai meno abbienti per l’acquisto del decoder, mentre tutti gli altri dovranno per forza acquistarlo di tasca propria, altrimenti non potranno più vedere i programmi televisivi.

A  questo proposito il Codacons, sempre in prima linea nella difesa dei consumatori, ha già predisposto un causa davanti al Giudice di Pace, a tutela di un cittadino romano, per ottenere la restituzione del prezzo del decoder, il cui acquisto si è reso necessario a causa del passaggio “forzato” al digitale terrestre.

Senza contare che il signore romano aveva regolarmente ha pagato il canone per la visione dei tre canali della rete di Stato, ed ora è costretto a pagare nuovamente per poter vedere RaiDue!
L’associazione ha deciso di assisterlo e annuncia quindi la prima causa dinanzi al Giudice di pace di Roma relativa al digitale terrestre.
Citeremo in giudizio il Ministero delle comunicazioni e la Rai - spiega il Presidente Codacons, Carlo Rienzi - chiedendo la restituzione dei 49,90 euro pagati dall’utente per l’acquisto del decoder o, in alternativa, uno sconto di equivalente importo sul canone Rai per il prossimo anno‘.
E’ prevedibile che, se la causa “pilota” dovesse avere successo, il Codacons avvierà migliaia di altre azioni simili, a tutela di cittadini e consumatori tartassati da continui esborsi.

Sempre il Codacons attacca la Rai anche su un altro fronte: oggi 17 giugno (siamo ancora in primavera…) sono stati, infatti, presentati i nuovi palinsesti Rai per il prossimo autunno.

In sostanza, ciò  conferma la tradizione Rai di andare letteralmente in vacanza da giugno a settembre compresi, trasmettendo solo repliche viste e straviste di vecchie serie televisive.
Il Codacons si domanda ad esempio, “con tutte le nuove serie di telefilm esistenti (ad esempio su Raidue, NCIS, Numb3rs, Cold Case, Criminal minds, Senza traccia …) come sia possibile che Raiuno, l’ammiraglia Rai, non trovi nulla di meglio che replicare per l’ennesima volta “L’ispettore Derrick’, in onda ininterrottamente dal 1979, “Il commissario Rex’ (in onda ininterrottamente dal 1997), “La signora in giallo’ (in onda dal 1984), “Un medico in famiglia’ e “Le sorelle McLeod‘.

Anche questa appare come una grave lesione dei diritti di chi paga regolarmente il canone per un anno, ma poi nei tre mesi estivi si vede propinate solo repliche di telefilm di vent’anni fa.

Almeno una volta c’erano i Giochi senza frontiere…

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I pedoni non hanno sempre ragione

Publicato il 16 giugno 2009 by Marta Colombo

Brutta avventura per un signore di Massa che aveva attraversato la strada lontano dalle strisce pedonali: non solo è stato investito da un’auto ma, oltre alle lesioni fisiche subite, si è visto recapitare dal Comune di Massa anche una multa per violazione del codice della strada per «aver attraversato la carreggiata senza servirsi dei passaggi pedonali».

La sanzione è stata poi confermata dalla Cassazione con la sentenza n.11421.

A questo proposito ricordiamo che, in base al Codice della Strada (art.190), i pedoni devono attraversare servendosi degli appositi attraversamenti pedonali, e la violazione di questo obbligo comporta una sanzione da €.23 a €.92.

Solo se non ci sono strisce pedonali o semafori a meno di 100 metri di distanza, il pedone è autorizzato ad attraversare ma deve evitare qualsiasi situazione di pericolo e dare la precedenza ai veicoli.

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Multa al semaforo? Solo se c’è il vigile

Publicato il 15 giugno 2009 by admin

La recentissima sentenza n. 7388/09 della Cassazione è di grande interesse per gli automobilisti.

La sentenza, infatti, stabilisce che, per la irrogazione della multa per passaggio con il semaforo rosso, non è sufficiente la foto fatta dall’apparecchio di rilevamento delle velocità posto al semaforo, ma è necessaria la presenza dell’agente, che possa valutare le concrete circostanze in cui l’infrazione è stata commessa.

E’ stato accolto il ricorso di un automobilista, il quale obiettava che l’ipotesi di attraversamento di un incrocio con il rosso non rientra in quelle per cui può essere omessa la contestazione immediata, mentre, nel suo caso, l’infrazione era stata constatata da un apparecchio fotografico, senza che in loco vi fosse alcun vigile a controllare.

E’ opportuno precisare, però, la sentenza è applicabile solo alle infrazioni contestate prima del 13.08.2003, data di entrata in vigore della modifica dell’art.201 del Nuovo codice della Strada, che di fatto ha aumentato i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata delle infrazioni.

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Stalking: anche il coniuge separato è punibile

Publicato il 15 giugno 2009 by admin

La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza 16658 del 17 aprile 2009) ha stabilito che allorché la condotta del soggetto agente integri gli elementi strutturali tipici del reato (art. 572 codice penale) attraverso ripetute e insistite manifestazioni di di aggressività nei confronti del coniuge separato.

Inoltre, in tali situazioni è applicabile anche la misura cautelare dell’allontanamento definitivo dalla casa familiare (ex art. 282 bis c.p.p.) nei confronti di chi, pur avendo abbandonato formalmente la casa, continua a sottoporre a “stalking” la coniuge.

Ciò non è inconciliabile con il fatto che il coniuge indagato abbia già lasciato la casa coniugale, poiché il provvedimento cautelare è fondato su una valutazione di più ampia portata, che considera tutti i rapporti e le relazioni interpersonali del soggetto passivo, al di là  della mera quotidianità di vita e delle abitudini nel ristretto ambito delle mura domestiche della casa familiare.

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Mediazione: una alternativa al Tribunale

Publicato il 15 giugno 2009 by admin

Ormai non si fa quasi più caso alla situazione tragica della giustizia italiana, regolarmente ricordata all’apertura di ogni anno giudiziario: l’arretrato è impossibile da smaltire, il personale è insufficiente e talvolta inadeguato, manca persino la carta per le fotocopie…
Ma non si evidenzia un altro dato, cioè che per le aziende italiane la lentezza della giustizia civile ha un costo molto alto.
Come giustamente nota Luigi Ferrarella sul Corriere della sera del 12 maggio scorso,
citando una indagine del Centro studi di Confartigianato, questa inefficienza della giustizia si traduce in una ”tassa occulta di circa 371 euro per azienda, un’inefficienza che mette le mani
nelle loro tasche anche se non se ne avvedono, un nemico che li insegue
nella quotidianità quand’anche in vita loro abbiano la fortuna di non
mettere mai piede in un tribunale
“.
Tanto per fare un esempio, la lentezza nelle procedure concorsuali (come il fallimento) spinge le aziende a
rivolgersi alle banche e a sopportare maggiori oneri finanziari
Inoltre, il recupero di un credito comporta tempi molto diversi da regione a regione: un procedimento civile dura in media 7 anni e 3 mesi in Liguria quando in Trentino si risolve attorno ai 3 anni; scendendo nel dettaglio,  a Enna la durata è di quasi 7 anni, mentre a Vercelli poco più di 6 mesi.
Facile gettare la croce addosso agli avvocati, che a detta di molti hanno interesse a far durare a lungo le cause: questo può essere vero, ma in una minoranza dei casi. (Normalmente, invece, l’avvocato non trae alcun giovamento dalla lungaggine ; anzi il legale è spesso impotente di fronte a trasferimenti di magistrati, rinvii lunghissimi per “sovraccarico del ruolo del giudice” , e deve anche fronteggiare il cliente che giustamente si arrabbia , mentre preferirebbe chiudere in fretta ogni procedura per soddisfare la propria clientela e dedicarsi a qualcosa di nuovo).
Che fare, quindi?
Una soluzione a tante controversie può essere cercata in un procedimento alternativo alla giustizia tradizionale: la mediazione (o conciliazione).
Si tratta di un metodo di soluzione alternativa delle controversie, che è nato negli Stati Uniti, da dove poi è stato “esportato” con sempre maggiore successo in tutto il mondo.
Il mediatore non è un giudice né un arbitro, ma un professionista imparziale che – attraverso domande rivolte alle parti singolarmente e in sessioni congiunte – non propone una soluzione ma aiuta le parti a raggiungere un accordo condiviso sulla controversia che le oppone.
La mediazione è applicabile sia alle controversie tra imprese (forniture difettose, mancato pagamento, violazione di patti) che a quelle tra privati (liti condominiali, questioni ereditarie, difficoltà nei rapporti fra genitori separati), nei rapporti di lavoro, nelle controversie che coinvolgono i consumatori.
La mediazione ha il vantaggio di essere più breve e meno costosa di una causa giudiziaria, e di dare alle parti un ruolo di protagoniste della discussione e dell’accordo.

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