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Figli “negati”: l’ex coniuge ha diritto al risarcimento

Publicato il 06 Settembre 2010 by Marta Colombo

Sono sempre più frequenti i casi di genitori separati che non rispettano le decisioni del Giudice sull’affidamento dei figli: le modalità variano a seconda che si tratti della madre o del padre, perché diversa è - di solito - la posizione dell’uno e dell’altro rispetto all’affidamento.

Infatti, di norma accade che i genitori condividano l’affido dei figli, che però vivono per lo più con la madre: il padre, quindi, è solitamente obbligato a versare alla ex moglie un contributo per il mantenimento dei figli che vivono con lei.

Ecco quindi che da questa struttura dell’affidamento discendono le due modalità di “disubbidienza” o, se vogliamo, di dispetto nei confronti dell’ex coniuge, ma di cui sono i figli a subire le peggiori conseguenze.

Sono, purtroppo, molto comuni i casi in cui il padre omette di pagare il mantenimento per i figli, costringendo l’ex moglie a rivolgersi nuovamente al Giudice per ottenere coattivamente il pagamento.

Da parte delle madri, vi è invece un altro tipo di violazione, che consiste nell’impedire al padre di vedere i figli, adducendo le scuse più varie o addiruttura non facendosi trovare a casa quando il padre viene a prendere il bimbo per il suo “turno” di visita.

In relazione a quest’ultimo tipo di situazione, una recentissima sentenza della Cassazione Penale (n.32562/2010) ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale a un padre al quale la ex moglie impediva sistematicamente di frequentare la figlia quattordicenne.

In sostanza è stato riconosciuta l’esistenza del danno morale derivante dal reato di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”, previsto dall’art.388 del Codice Penale, in base al quale la ex moglie era già stata condannata a quattro mesi di reclusione.

In casi come questi il genitore che non rispetta la disposizione del Giudice non solo viola il diritto dell’altro genitore a stare con il figlio, ma anche il corrispettivo diritto del figlio a trascorrere del tempo con il genitore.

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E’ estorsione minacciare l’ex per riavere i regali

Publicato il 02 Agosto 2010 by Marta Colombo

La Corte di Cassazione (sentenza n.30463/2010) ha chiarito che la pretesa di restituzione dei regali fatti durante una relazione finita, può integrare gli estremi del reato di estorsione se attuata con minacce e altri soprusi.

Proprio per questo reato la Cassazione ha confermato la condanna di un giovane di Salerno che, non rassegnandosi alla rottura del fidanzamento, aveva iniziato a perseguitare in ogni modo l’ex fidanzata, arrivando anche a sequestrarla  seppur temporaneamente.

L’uomo aveva minacciato la “ex” e i genitori di lei, per farsi restituire i doni fatti alla ragazza  o, comunque, un corrispettivo in denaro; aveva addiruttura preteso la restituzione di tutte le spese da lui sostenute nel corso della relazione.

I Giudici hanno spiegato che, se il diritto vantato fosse stato tutelato dalla legge, il reato contestato sarebbe stato quello, meno grave, dell’esercizio arbitrario della proprie ragioni con violenza sulle persone.

Invece, al giovane è stata contestata l’estorsione poiché la costrizione da lui  posta in atto mirava a raggiungere un ingiusto vantaggio  (infatti, non è consentito agire giudizialmente per la restituzione di doni fatti per mera liberalità nell’ambito di una relazione sentimentale).

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Il telefono non funziona per un mese: Telecom deve risarcire

Publicato il 14 Giugno 2010 by Marta Colombo

Come riferisce la pagina web del quotidiano IlTirreno (iltirreno.it), un mese di blackout del telefono di un avvocato pisano sono costati alla Telecom una condanna al risarcimento di 1.033 euro per mancata riparazione del guasto, 1.000 euro per danno esistenziale e 1.689 euro  per spese legali.

Lo ha stabilito in una recente sentenza il Giudice di Pace di Pisa, cui il professionista si era rivolto citando in giudizio la Telecom che non aveva riparato un guasto alla linea telefonica, nonostante i ripetuti solleciti al 187.
In particolare, il Giudice di Pace ha rilevato che “a causa dell’inadempimento da parte dell’operatore telefonico,  l’attore si è trovato privo del servizio telefonico per ben 27 giorni, oltre ad una serie indefinita di giorni nei quali la linea telefonica risultava disturbata».

Con il proprio negligente comportamento la Telecom Italia spa ha cagionato all’avvocato un danno “esistenziale”, non avendo dimostrato che il ritardo nella riparazione non era dipeso da propria colpa.

Infatti, la ritardata riattivazione del servizio telefonico è un inadempimento contrattuale da cui deriva danno esistenziale, consistente nell’impossibilità di disporre subito del servizio e nei disagi che l’utente ha dovuto affrontare per provvedere diversamente e per sollecitare la società ad adempiere.

Ciò risulta tanto più giustificato se si considera che il telefono è, per un avvocato come per altri professionisti, un mezzo indispensabile per lavorare e per mantenere i contatti con la propria clientela.

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La mamma malata
è più importante
della visita fiscale

Publicato il 24 Marzo 2010 by Marta Colombo

Una recente sentenza della Cassazione ha sottolineato che l’esigenza di solidarietà e di vicinanza  familiare  è senz’altro meritevole di tutela nell’ambito dei rapporti etico sociali garantiti dalla Costituzione; pertanto, un lavoratore in malattia è assente giustificato se alla visita fiscale non viene trovato a casa perché è andato a trovare mamma malata.

In questo modo, la sezione Lavoro della Corte ha respinto il ricorso dell’Inps che non voleva riconoscere l’indennità di malattia ad un lavoratore che non era stato trovato a casa dal medico fiscale nella fascia oraria prevista per le visite.

L’assenza da casa (nonostante la malattia), era dovuta al fatto che egli si era recato a fare visita alla madre ricoverata in un centro di riabilitazione a seguito di un intervento cardiochirurgico; rimasto poi intarappolato nel traffico, l’uomo era rincasato non in tempo per la visita fiscale.

La sentenza 5718/2010 ha respinto il ricorso dell’Inps, che non voleva pagare l’indennità di malattia,  e ha evidenziato che “la situazione addotta dal lavoratore e accertata dal giudice configura un’esigenza di solidarietà e di vicinanza familiare senz’altro meritevole di tutela nell’ambito dei rapporti etico sociali garantiti dalla Costituzione”.

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Turismo: risarcimento
se la spiaggia non è
come nel depliant

Publicato il 24 Marzo 2010 by Marta Colombo

Buone notizie per chi va in vacanza e si ritrova in un luogo diverso da quello fotografato sul depliant del tour operator.

Infatti, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un rinomato tour operator a risarcire una coppia friulana che aveva scelto un “pacchetto” per una vacanza a Creta.

Una volta giunti nel Club Vacanze dell’isola, marito e moglie si trovarono di fronte a una brutta sorpresa: la spiaggia era sporca e il mare era inquinato da idrocarburi.

I due avevano quindi protestato con la propria agenzia viaggi, rifiutando però di trasferirsi in un altro albergo in cambio dell’impegno a non intraprendere alcuna azione legale.

Tornati in Italia chiesero i danni al tour operator e in primo grado persero la causa, ma i giudici d’appello diedero ragione a loro.

La Cassazione ha confermato la condanna affermando che  il tour operator, sottoponendo al cliente un pacchetto turistico “tutto compreso” basato su un depliant illustrativo e su una proposta articolata, assume uno specifico obbligo, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi ecc., che vanno esattamente adempiuti.

La coppia ha ricevuto quindi un risarcimento di 1.163 euro per la vacanza rovinata, comprendente anche il rimborso delle spese sostenute per trasferirsi in una spiaggia pulita.

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Le liti condominiali riguardano spesso
la presenza di cani

Publicato il 01 Febbraio 2010 by Marta Colombo

Pare che siano in forte aumento le liti in condominio che sono motivate dalla presenza di cani e di altri animali negli appartamenti.

In base ai dati forniti dall’AIDAA (Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente), i cani rappresentano il 70% del totale, seguono i gatti con il 26%, i conigli con il 2%, mentre il restante 2% è riferito ad altri animali (tartarughe, uccelli canterini).

Più della metà delle richieste relative ai cani riguarda il presunto disturbo provocato dall’abbaiare dei cani durante le ore di riposo e in quelle notturne. Seguono questioni legate all’uso di ascensori e degli spazi condominiali pubblici da parte dei cani e dei loro padroni. Sono in aumento anche le proteste relative alla presunta poca pulizia degli escrementi lascia dagli animali negli spazi/giardini condominiali.

Nel corso del 2009 sono state 54 le liti degenerate che hanno provocato feriti.

Per quanto riguarda gli altri animali da segnalare che la stragrande maggioranza delle segnalazioni relative ai gatti riguarda la poca tolleranza relativa alla presenza di colonie feline nei condomini, che invece sono tutelate dalla legge 281 del 91.

Le regioni dove si litiga di più per gli animali in condominio sono la Lombardia e il Piemonte, seguite da Lazio, Veneto, Emilia e Toscana; si litiga molto poco invece in Valle d’Aosta, Molise, Liguria e Basilicata.

Le città dalle quali sono pervenute il maggior numero di richieste di consulenze all’Aidaa (e nelle quali si litiga di più) sono Milano, Roma, Parma, Padova e Vicenza.

Più della metà delle richieste relative ai cani riguarda il presunto disturbo provocato dall’abbaiare dei cani durante le ore di riposo e in quelle notturne. Seguono questioni legate all’uso di ascensori e degli spazi condominiali pubblici da parte dei cani e dei loro padroni. Sono in aumento anche le proteste relative alla presunta poca pulizia degli escrementi lascia dagli animali negli spazi/giardini condominiali.

Per quanto riguarda gli altri animali, lamaggioranza delle segnalazioni relative ai gatti riguarda la poca tolleranza relativa alla presenza di colonie feline nei condomini, che invece sono tutelate dalla legge 281 del 91.

In realtà, analizzando meglio i dati relativi alle liti condominiali e tra vicini di casa relative alla presenza di cani, gatti e altri animali, si rileva che nella maggioranza dei casi i motivi veri del contendere non riguardano direttamente gli animali, i quali sono solamente un pretesto per dispute famigliari o tra vicini che hanno origini antiche nel tempo. Si tratta, quindi, di liti che potrebbero esplodere per qualsiasi altro contrasto non legato alla presenza di animali.

Vale la pena ricordare che oltre la metà delle liti di condominio sono dettate da futili motivi (esempio classico il bucato gocciolante dell’inquilino del piano di sopra).

Quindi spesso gli animali sono oggetto di liti delle quali non sono minimamente responsabili. C’è poi la necessità di modificare o applicare correttamente molti regolamenti condominiali, in quanto molto spesso i regolamenti di condominio non sono assolutamente in linea con  le normative nazionali  e regionali sulla tenuta degli animali in condominio.

Comunque, non si può ignorare in molti casi (15% delle richieste di intervento….), il motivo della lite è dovuto principalmente alla poca cura dei proprietari per il comportamento dei propri animali, ed in particolare dei cani, all’interno degli spazi condominiali pubblici.

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La normativa sull’affido condiviso
si applica anche ai figli naturali

Publicato il 20 Gennaio 2010 by Marta Colombo

La  Legge n. 54 del 2006, che ha introdotto l’affido condiviso, ha effettuato una totale equiparazione tra l’affidamento dei figli naturali (nati da coppie non sposate) e quello dei figli nati nel matrimonio.

Infatti, le disposizioni della suddetta legge si applicano allo stesso modo nei procedimenti di separazione dei coniugi e in quelli di regolamentazione dell’affido dei figli di coppie non sposate (di competenza del Tribunale per i Minorenni).

L’affido condiviso prevede che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, i quali inoltre dovranno concordare tutte le decisioni di maggior interesse relative ai figli.

E’ una normativa che presuppone che esista già un buon dialogo fra i genitori e che, in caso contrario, richiede che questi si impegnino per raggiungerlo, sforzandosi di superare i reciproci rancori e le divergenze di opinione.

Il Giudice potrà comunque disporre l’affido esclusivo a uno solo dei genitori, nel caso in cui l’affido condiviso appaia contrario all’interesse del minore.

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Il genitore che non versa il mantenimento ai figli
perde il diritto all’affido condiviso

Publicato il 20 Gennaio 2010 by Marta Colombo

Con la recente sentenza n. 26587/2009, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’affido condiviso, introdotto nel 2006 come regola nelle separazioni fra genitori di figli minori.

La Corte ha  stabilito che, se il genitore non versa il mantenimento ai figli, perde il
diritto all’affido condiviso; in questo caso infatti  il giudice non è vincolato alla regola dell’affido condiviso a entrambi i genitori e può decidere di affidare i figli in via esclusiva all’altro genitore.

Il caso deciso con la sentenza 26587 riguardava il ricorso di un padre che si opponeva all’affido esclusivo dei figli alla ex moglie, ma che non aveva mai versato loro l’assegno di mantenimento.

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Ricorsi contro le multe:
dal 1° gennaio si pagano
38 euro di contributo

Publicato il 21 Dicembre 2009 by Marta Colombo

Come di consueto, con l’arrivo del nuovo anno arrivano anche gli aumenti dei prezzi e nuovi “balzelli”.

E’ notizia di oggi (ilsole24ore.it) che dal 1° gennaio 2010, con la nuova Finanziaria verrà introdotto l’obbligo di pagare il “contributo unificato” anche per i ricorsi contro le multe.

Il “contributo unificato” ha sostituito, da poco meno di un decennio, le marche da bollo che andavano applicate sugli atti giudiziali. Si tratta di un pagamento che viene effettuato da chi inizia la causa, al momento della sua iscrizione a ruolo presso l’Autorità Giudiziaria.

Ll’importo del contributo varia a seconda del valore della causa (si va da un minimo di 30 euro fino al massimo di 800 euro).

Finora i ricorsi contro le sanzioni amministrative erano esenti dal contributo unificato, ma sembrerebbe proprio che dal ° gennaio le cose cambieranno.

Il senatore Elio Lannutti (molto noto perché Presidente dell’associazione di tutela dei consumatori Adusbef), ha chiesto di «eliminare il pagamento del contributo unificato nei giudizi di opposizione a ordinanze-ingiuzione di pagamento di sanzioni amministrative per non limitare il diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti nel rispetto dell’articolo 24 della Carta costituzionale».

Infatti, per impugnare dinanzi al giudice di pace una multa per violazione del Codice della strada, il cui importo medio è di circa 70 euro, il ricorrente deve versare il contributo unificato minimo di 30 euro e la marca da 8 euro per il rimborso forfettario dei diritti di cancelleria: in tutto 38 euro (per risparmiarne 70).

Se la norma verrà approvata è facile prevedere, quindi, che aumentino notevolmente i ricorsi ai Prefetti (per i quali non si paga nulla), mentre probabilmente diminuiranno quelli ai Giudici di Pace, almeno per le multe di importo basso.

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Il parcheggio del supermercato è area aperta al traffico

Publicato il 31 Luglio 2009 by Marta Colombo

Il 23 luglio scorso la Corte di Cassazione ha emesso una importante ordinanza (n.17279/2009) in materia di circolazione stradale.

Infatti, nell’ordinanza viene affermato il principio che il parcheggio di un supermercato  deve essere considerato come area aperta al pubblico e adibita al normale traffico veicolare, anche se si tratta  di una proprietà privata e situata al piano interrato di un edificio.

La conseguenza importante è che la circolazione all’interno dei parcheggi diventa soggetta all’articolo 2054 del codice civile (che disciplina la responsabilità per i danni causati dalla circolazione di veicoli), nonché alle norme sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli: pertanto chi subisce un danno può rivolgersi all’assicurazione per il risarcimento.

La motivazione della decisione sta nella considerazione che le aree di parcheggio dei supermercati, anche se private quanto alla proprietà, al possesso o alla detenzione, “sono ormai luoghi di continuo e intenso traffico veicolare, sicché non vi è ragione di escludere l’applicazione al loro interno delle norme in tema di circolazione stradale“.

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