La notizia è di pochi giorni fa (IlSole24Ore 23 settembre 2010): il Parlamento sta per approvare il testo di legge che contiene le modifiche alle maggioranze per le assemblee di condominio.
Finora nelle assemblee di seconda convocazione (praticamente tutte, dato che non accade praticamente mai che si facciano deliberazioni in prima convocazione) occorreva che a votare per una delibera fossero i condomini che rappresentassero almeno un terzo del totale e un terzo dei millesimi, mentre con la nuova legge basterà l’approvazione da parte della maggioranza degli intervenuti.
Rimangono, invece, le regole attuali per le delibere da assumere in prima convocazione: la maggioranza degli intervenuti e 500 millesimi; la stessa maggioranza resta necessaria per nominare l’amministratore e decidere sulle liti.
Con la riforma dell’art. 1136 del Codice Civile le innovazioni, dirette al miglioramento o all’uso più comodo dei beni comuni, si potranno approvare con la maggioranza degli intervenuti e 500 millesimi, mentre attualmente occorre la maggioranza dei condomini e due terzi dei millesimi.
La maggioranza degli intervenuti più almeno un terzo dei millesimi sarà necessaria anche per le opere che servono a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, per eliminare le barriere architettoniche, per il risparmio energetico e per realizzare parcheggi pertinenziali, installare impianti centralizzati per la ricezione televisiva, anche satellitare.
La normativa attuale richiede, invece, la maggioranza di tutti i condomini e, a seconda dei casi, da 500 a due terzi dei millesimi.
Nuova disciplina anche per le modificazioni delle destinazioni d’uso e le sostituzioni delle parti comuni. La norma prevede che le relative delibere siano assunte con la maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresentino almeno i due terzi dei millesimi. Attualmente, invece, la prassi consente di vendere le parti solo con il consenso di tutti i condomini (situazione quasi impossibile).
Infine, per quanto riguarda le modifiche alle parti comuni o di uso esclusivo, la proposta di legge prevede che il condomino non potrà eseguire opere che possano cambiare la destinazione d’uso non solo delle parti comuni ma anche della sua proprietà, se possa derivarne un danno a parti comuni o individuali altrui, o diminuzione del loro valore o pregiudizio alla sicurezza, alla stabilità e al decoro architettonico.




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ottobre 4th, 2010 at 01:32
Gentile avvocato, nel condominio dove vivo una delibera dell’assemblea vieta di parcheggiare le biciclette nel cortile. Ho letto, però, che tale divieto può essere “aggirato” applicando il regolamento edilizio del Comune di Milano. http://www.associazioni.milano.it/ciclobby/pdf/bicineicortili.pdf
ottobre 18th, 2010 at 02:37
Signor Orlando, effettivamente a Milano il regolamento comunale vieta ai Condomini di impedire il parcheggio delle biciclette nei cortili e negli spazi comuni.
Le consiglio di far presente questa disposizione all’amministratore del Suo condominio, affinché la delibera venga annullata.
gennaio 26th, 2011 at 06:39
buon giorno, il Parlamento ha approvato la nuova legge che contiene le modifiche della maggioranza per le assemblee di condominio?grazie.
febbraio 1st, 2011 at 05:57
è stata approvata dal Senato, ora passa alla Camera.
ottobre 29th, 2011 at 07:46
Gent.le Avvocato,
durante l’ultima assemblea di condominio (22.10.2011) si è parlato di un possibile rifacimento del tetto con annessa tinteggiatura dei muri esterna,per una probabile spesa, a detta dell’attuale amministratrice interna, pari a 60.000 euro, da dividere fra i 6 proprietari (gli stessi sono anche inquilini).
Ora, vista l’attuale situazione economica e visto che fra i condomini/proprietari c’è chi è in cassa integrazione o è famiglia monoreddito, alcuni di noi non vorrebbero per ora affrontare una spesa così grande.
Nel caso di una prossima assemblea per votare su quanto appena esposto quale maggioranza dovrebbe essere prevista?
La ringrazio sin d’ora, una Sua risposta sarebbe un grande aiuto.
Liz
novembre 3rd, 2011 at 02:53
@Liz: la maggioranza è quella indicata dall’art. 1136 II comma c.c.