La Cassazione penale, con sentenza 14981/09, ha ritenuto colpevole del reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare” una donna che, al momento di partire per una vacanza con la figlia, aveva lasciato al marito una lettera in cui gli comunicava di voler “rifarsi una vita” con un altro uomo. Dopo la partenza la donna per vari giorni non aveva dato al marito notizie di sé e della figlia, tanto che il coniuge l’aveva denunciata: solo dopo la denuncia la moglie aveva fatto ritorno a casa.
La Cassazione ha confermato la condanna inflitta alla donna dalla Corte d’Appello, affermando che il suo comportamento integra grave violazione dei doveri coniugali; in sostanza, non è lecito abbandonare la casa coniugale con l’intento unilaterale di separarsi senza dare spiegazioni al coniuge.
L’art.570 del codice penale prevede per questo reato la pena della reclusione fino a un anno o la multa da €.103 a €.1.032.




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Giugno 16th, 2009 at 15:47
Se un coniuge non si allontana dalla casa ma materialmente è “assente” dalla vita della famiglia, si può ritenere adempiente ai doveri coniugali? Mi riferisco a quel coniuge che, per esempio, non va a parlare coi professori, non prende mai un permesso per andare a vedere la recita di fine anno, si disinteressa completamente del loro andamento scolastico… e cose di questo genere… sono normali? E’ sanzionabile un comportamento del genere?