La Cassazione (sentenza 6441) ha affermato che le coppie omosessuali - formate da un italiano residente in Italia e un extracomunitario - non hanno diritto al ricongiungimento familiare, neanche se possiedono l’attestazione di «coppia di fatto» rilasciata dal Paese di provenienza del partner straniero.
La Corte ha respinto il ricorso di un neozelandese e di un italiano contro la decisione del Questore di Livorno di non convertire il permesso di soggiorno (per motivi di studio) dello straniero in permesso di soggiorno per motivi familiari inerenti il suo legame con l’italiano, certificato come «partner de facto» dalle autorità neozelandesi.
I supremi giudici hanno sentenziato che la legge sull’immigrazione consente il ricongiungimento solo per il coniuge, i figli e i genitori a carico: restano quindi esclusi i conviventi, di sesso uguale o diverso, anche in presenza di un certificato di convivenza.
Inoltre la Cassazione ha precisato che la Convenzione europea sui diritti dell’uomo «esclude sia il riconoscimento automatico di unioni di tipo familiare diverse da quelle previste dai singoli stati, sia l’obbligo degli stati membri di adeguarsi al pluralismo delle relazioni familiari non necessariamente eterosessuali».




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